ROMA – Luigi Repace, confermato a gennaio alla guida del CRU della FIGC-LND sarebbe stato incandidabile. È il sunto dell’esposto presentato dall’aspirante candidato alla presidenza del CRU Luca Fiorucci alla Procura Federale. L’udienza in streaming dinnanzi al Tribunale Federale è prevista per la giornata odierna e già nel pomeriggio i giudici dovrebbero emettere la sentenza.

I legali di Fiorucci si appellano alla Legge11 gennaio 2018 n° 8 che limita a tre e mandati per i presidenti di federazioni e di comitati regionali, ma consente un quarto mandato solo a coloro che sono in carica al momento dell’entrata in vigore della legge. L’introduzione della legge ha comportato da parte della FIGC la modifica dell’articolo 3, N.O.I.F., Elezione del Presidente e dei Vice-presidenti della F.I.G.C.,comma 4: “Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati”.

Ebbene proprio in base a questa legge Luigi repace sarebbe incandidabile per appena 13 giorni. I documenti in possesso dell’accusa dimostrano che nell’aprile 2017 Luigi Repace (al quinto mandato) si dimette e nel mese di giugno viene eletto Giuseppe Palmerini che però per ragioni di salute è costretto a sua volta a dimettersi. Nel febbraio 2018 Repace vince ancora le elezioni e torna ad ricoprire il ruolo di presidente del CRU FIGC. L’esito delle elezioni viene comunicato del Cr Umbria sul sito della LND ll 26 febbraio 2018 con un articolo intitolato” Luigi Repace eletto alla presidenza del comitato regionale Umbria”.

La legge però entra ufficialmente in vigore dal 13 febbraio, in quel momento Repace non era in carica e quindi non si sarebbe potuto ricandidare per un quarto mandato.

A supportare la tesi dei legali di Fiorucci c’è anche il parere n°8 2018 collegio di garanzia sezione consuntiva del CONI.

“I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali … che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, come sostituito dall’art. 2 della presente legge (3 mandati Pag) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato …” La norma salvaguarda indiscutibilmente, al fine di consentire una continuità del mandato assunto, la vigenza dello status quo anteconsentendo, anche nell’ipotesi di superamento del limite dei tre mandati, una ulteriore candidatura; ma, di contro, è altrettanto palese che, come condizione esclusiva di applicabilità dell’ipotesi derogatoria al più volte menzionato limite dei tre mandati, il legislatore ponga quale requisito quello di essere in carica alla data di entrata in vigore della legge.Il focus, dunque, non può essere incentrato sulle elezioni svolte precedentemente all’entrata in vigore della l.8/2018, bensì esclusivamente sulla vigenza della carica di presidente o membro di un organo direttivo il giorno successivo della pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, l’eventuale incandidabilità del soggetto che ha compiuto almeno tre mandati alle cariche federali andrà valutato con riferimento esclusivo a detta condizione temporalmente riferita al 13 febbraio 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Quello dinnanzi al Tribunale Federale è solo il primo atto della “battaglia” tra le parti che chiaramente qualunque sia la decisione potranno ricorrere in appello in secondo e terzo grado della giustizia sportiva. Poi c’è sempre la giustizia ordinaria ovvero il Tar.

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